F.A.Q.
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Il Ddl n. 2085-B del 2017 ha stabilito che, contrariamente alla normativa previgente, secondo la quale una farmacia poteva essere intestata unicamente a persone fisiche, società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata i cui proprietari dovevano essere necessariamente farmacisti che avessero conseguito relativa idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche, anche una società di capitali potrà essere proprietaria di una farmacia e delle relative autorizzazioni al suo esercizio.
La direzione di una farmacia gestita da una società dovrà essere comunque affidata ad un farmacista.
Dovrà essere sempre e comunque un farmacista ad occuparsi della vendita dei medicinali e del servizio di assistenza ai consumatori.
Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.
La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e 2020.
Per attivare il servizio di vendita on-line ( E-commerce), una farmacia deve rivolgersi al consulente globale CONFARM per:
progettazione e pubblicazione di un sito web idoneo alla vendita on-line
comunicazione al comune in cui viene esercitata l’attività
comunicazione all’Agenzia delle Entrate
comunicazione alla CIIAA competente per territorio
La farmacia digitale è una farmacia che integra la dimensione virtuale e fisica. La rete diventa così un mezzo sia per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più informato, esigente e interessato alle tecnologie, sia per generare nuovo fatturato.
la figura del farmacista digitale, esperto del suo settore ma con competenze di gestione e-commerce e marketing online, è una prospettiva sempre più attuale in grado di aprire nuovi sviluppi della professione.
Il termine industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale” che cambierà il modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo.
Questa rivoluzione sarà caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).
In pratica, dopo l’internet delle informazioni, avremo l’internet delle cose.
Nel caso di fatture miste, ovvero contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due diverse casistiche:
- se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, è necessario comunicarle entrambe, ma in modo distinto, al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), secondo due modalità:1) l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato in funzione delle tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; 2) l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA (altre spese).
- Nel secondo caso, qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo opposizione da parte del paziente) con la tipologia altre spese (codice AA).
In entrambe le situazioni, la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI (Sistema d’Interscambio).
Sì, è confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni
societarie non quotate possedute alla data del 01 gennaio 2019, non in regime di impresa.
A tal fine è necessario redigere una perizia giurata di stima delle quote entro il 30/06/2019.
L’imposta da versare è pari:
all’11% per le partecipazioni qualificate
al 10% per le partecipazioni non qualificate
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni
riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva
una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla
comunicando direttamente con il cedente (es. pec, via mail, telefono ecc.): non è possibile
veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale SdI.
Sarà quindi compito del fornitore emettere una nota di credito elettronica a storno della
fattura errata.
L’articolo 10-bis, DL N. 119/2018, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, ha
disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
(STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono
da inviare al STS.
Conseguentemente, per le prestazioni/cessioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non
vanno inviati al STS, i soggetti in esame sono tenuti ad emettere “ordinariamente” la
fattura elettronica (es. fattura cessione cespiti, fattura per vendita merce a soggetti con
partita iva).
Le farmacie devono sempre emettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione.
Il Decreto fiscale 124/2019 associato alla Legge di Bilancio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, ha esteso anche a tutto il prossimo anno la disciplina transitoria che prevede l’esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Inoltre, l’applicazione del divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie verso persone fisiche è estesa anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La proroga della disciplina transitoria, che è stata dettata da ragioni inerenti la privacy, di fatto esonera i farmacisti, i medici e tutti gli operatori sanitari dall’obbligo di emettere una fattura elettronica. Resta invece l’obbligo della Fattura Elettronica per le prestazioni effettuate da operatori sanitari che non devono essere trasmesse al STS (verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, professionisti ecc.).
Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti.
Esse sono:
IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.
L’iperammortamento non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
L’aliquota si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo bene acquistato e si tratta di scaglioni incrementali.
Ad esempio se un’azienda acquista beni per un valore totale di 4 milioni di euro, l’iperammortamento sarà del 270% fino a 2,5 milioni di euro e del 200% per l’eccedenza di 1,5 milioni di euro, fino a 4 milioni di euro totali.
In base alle novità previste dal DdL Concorrenza 2017, la direzione di una farmacia gestita
da una società deve essere comunque affidata ad un farmacista.
Non è tuttavia più previsto che il direttore sia anche un socio della società titolare della farmacia
privata.
Tra le norme inserite al fine di evitare che diventino proprietari di farmacie poche o grandi società,
una delle regole previste dalla legge stabilisce che ogni società può detenere direttamente o
indirettamente un numero di farmacie non superiore al 20% degli esercizi esistenti in una
regione.
Uno specifico divieto è fatto, invece, alle società proprietarie di ambulatori e strutture medico-
sanitarie, che non possono detenere farmacie o partecipare come soci in società titolari di
farmacie private.
L’iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020; però deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto — maggiore del 20% — entro il 31 dicembre 2019.
No, dal momento in cui cambia il soggetto giuridico varia anche la partita Iva.